{"id":3769,"date":"2026-02-25T17:39:52","date_gmt":"2026-02-25T16:39:52","guid":{"rendered":"https:\/\/global.aermec.com?page_id=3769"},"modified":"2026-03-09T10:02:23","modified_gmt":"2026-03-09T09:02:23","slug":"whistleblowing","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/global.aermec.com\/it\/whistleblowing\/","title":{"rendered":"Whistleblowing"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"3769\" class=\"elementor elementor-3769\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-18a9548 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"18a9548\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-b969d8b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"b969d8b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t\t<h1 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Whistleblowing<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e8e4f75 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"e8e4f75\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><b>PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)<\/b><\/p><p><b>\u00a0<\/b><\/p><p><strong>PREMESSE, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI<\/strong><\/p><p>Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva UE 2019\/1937, (di seguito chiamato il \u201cDecreto\u201d), ha esteso in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato; in particolare, descrive e disciplina gli adempimenti e le tutele che le societ\u00e0 sono tenute a implementare e garantire al fine di gestire le segnalazioni.<\/p><p>Valutato che tali attivit\u00e0 necessariamente comportano la raccolta e il trattamento di dati personali, trova piena e rilevante applicazione la normativa in materia, il Regolamento UE 2016\/679.<\/p><p>In particolare, la normativa di riferimento nazionale ed internazionale \u00e8 la seguente:<\/p><p>\u2022 Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023<\/p><p>\u2022 Direttiva (UE) 2019\/1937<\/p><p>\u2022 Regolamento UE 2016\/679 (GDPR)<\/p><p>\u2022 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196<\/p><p>\u2022 Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>FINALIT\u00c0 e AMBITO DI APPLICAZIONE<\/strong><\/p><p>La presente procedura relativa al sistema di segnalazioni (di seguito chiamata la \u201cProcedura\u201d) ha lo scopo di descrivere e disciplinare il sistema di segnalazioni implementato dalla Titolare, fornendo precise ed opportune indicazioni per l\u2019effettuazione di una segnalazione e delineandone, poi, il processo di gestione e la sua definizione.<\/p><p>In particolare, il presente documento:<\/p><p>\u2022 definisce l\u2019ambito di applicazione del sistema di segnalazione;<\/p><p>\u2022 identifica i soggetti che possono effettuare segnalazioni;<\/p><p>\u2022 circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;<\/p><p>\u2022 identifica i canali attraverso cui effettuare le segnalazioni, illustrando sia i canali interni che esterni disponibili;<\/p><p>\u2022 definisce il processo di gestione delle segnalazioni nelle sue varie fasi, identificandone i ruoli, le responsabilit\u00e0 e le modalit\u00e0 operative;<\/p><p>\u2022 garantisce la riservatezza dei dati personali del segnalante e del segnalato (ferme restando le regole sulle indagini od i procedimenti avviati dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in mala fede).<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>DEFINIZIONI<\/strong><\/p><p><b>\u2022 Whistleblowing<\/b>: la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni, in violazione delle previsioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231\/2001 oppure di disposizioni normative nazionali o dell\u2019Unione Europea che ledono l\u2019interesse pubblico o l\u2019integrit\u00e0 di un\u2019amministrazione pubblica o di un ente privato, effettuata da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza nell\u2019ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato;<\/p><p><b>\u2022 Piattaforma<\/b>: strumento informatico per la gestione delle segnalazioni, in particolare la piattaforma in SaaS fornita da Isweb;<\/p><p><b>\u2022 Segnalazione<\/b>: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarit\u00e0, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito dalle normative nazionali e comunitarie, dalle procedure aziendali e dai contratti:<\/p><p><b>\u2022 Segnalazione anonima<\/b>: quando le generalit\u00e0 del segnalante non sono esplicitate n\u00e9 sono altrimenti individuabili.<\/p><p><b>\u2022 Segnalazione aperta<\/b>: quando il segnalante solleva apertamente un problema senza limiti legati alla propria riservatezza.<\/p><p><b>\u2022 Segnalazione riservata<\/b>: quando l\u2019identit\u00e0 del segnalante non \u00e8 esplicitata, ma \u00e8 tuttavia possibile risalire alla stessa in specifiche e determinate ipotesi di seguito indicate.<\/p><p><b>\u2022 Segnalazione in mala fede<\/b>: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio al segnalato, come segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.<\/p><p><b>\u2022 Soggetti segnalanti<\/b>: i soggetti che si relazionano con la Societ\u00e0 al fine di effettuare la segnalazione.<\/p><p><b>\u2022 Soggetti segnalati<\/b>: i soggetti indicati nella segnalazione quali coloro i quali abbiano commesso presunti rilievi, irregolarit\u00e0, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito dalle normative nazionali e comunitarie, dalle procedure aziendali e dai contratti.<\/p><p><b>\u2022 Soggetti Terzi<\/b>: controparti contrattuali, sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori, consulenti, etc.) con cui la societ\u00e0 addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l\u2019azienda nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 a rischio.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>RESPONSABILIT\u00c0 E DIFFUSIONE<\/strong><\/p><p>La presente procedura, parte integrante dell\u2019organizzazione aziendale, \u00e8 approvata dal CdA.<\/p><p>Il Gestore delle Segnalazioni ha il compito, con l\u2019ausilio eventualmente delle altre funzioni aziendali ritenute necessarie, di aggiornarla ed integrarla.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>COSA SI PUO\u2019 SEGNALARE? (Ambito oggettivo)<\/strong><\/p><p>Possono essere presentate segnalazioni di violazioni consistenti in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l\u2019integrit\u00e0 della Titolare e di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell\u2019ambito del proprio contesto lavorativo.<\/p><p>La Segnalazione ha come oggetto le violazioni:<\/p><p>&#8211; commesse o che potrebbero essere state commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;<\/p><p>&#8211; non ancora compiute ma che il Segnalante ritiene che potrebbero essere commesse, sulla base di fondati e circonstanziati sospetti;<\/p><p>&#8211; condotte volte ad occultare le Violazioni sopra indicate.<\/p><p>Nello specifico, rilevano la commissione o la tentata commissione di:<\/p><p>\u2022 condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231\/2001 e violazioni del Modello 231, se presente;<\/p><p>\u2022 illeciti che rientrano nell\u2019ambito di applicazione della normativa europea o nazionale di cui all\u2019Allegato al Decreto o della normativa interna di attuazione degli atti dell\u2019Unione Europea indicati nell\u2019allegato alla Direttiva (UE) 2019\/1937, relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformit\u00e0 dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell\u2019ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;<\/p><p>\u2022 atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell\u2019Unione Europea (quali le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attivit\u00e0 illegale connessa alle spese dell\u2019Unione Europea);<\/p><p>\u2022 atti od omissioni riguardanti il mercato interno.<\/p><p>Sono escluse:<\/p><p>&#8211; le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, anche inerenti ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate;<\/p><p>&#8211; le segnalazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale;<\/p><p>&#8211; le segnalazioni relative a violazioni gi\u00e0 disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell\u2019Unione europea e nelle disposizioni attuative dell\u2019ordinamento italiano, indicate nella parte II dell\u2019Allegato al Decreto, che gi\u00e0 garantiscono apposite procedure di segnalazione in alcuni settori speciali (servizi finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza nei trasporti; tutela dell\u2019ambiente).<\/p><p>Al fine di agevolare l\u2019identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di condotte\/comportamenti rilevanti:<\/p><p>\u2022 promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altra utilit\u00e0 (omaggi, ospitalit\u00e0, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l\u2019esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (ad es. agevolazione di una pratica);<\/p><p>\u2022 manomissione di documenti attraverso la manipolazione o falsificazione di documenti aziendali o documenti ufficiali, al fine di ottenere un vantaggio illecito o ingannare le autorit\u00e0 competenti;<\/p><p>\u2022 promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilit\u00e0 (omaggi di non modico valore, ospitalit\u00e0, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) volti a corrompere fornitori o clienti;<\/p><p>\u2022 accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>CHI PUO\u2019 SEGNALARE? (Ambito soggettivo)<\/strong><\/p><p>Il soggetto che, nel rapporto con la societ\u00e0, abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate ha la possibilit\u00e0 di effettuare una segnalazione.<\/p><p>Dal momento in cui la segnalazione viene inviata, tale soggetto diventa \u201cil soggetto segnalante\u201d e ad esso si applicano le tutele previste dalla normativa in rilievo.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE<\/strong><\/p><p>Come richiesto dalla normativa, ed al fine di agevolare la presentazione delle segnalazioni, la Titolare ha attivato dei canali interni.<\/p><p>Vengono indicati anche i canali esterni cui il segnalante, alle condizioni di seguito elencate, potr\u00e0 rivolgersi.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><b>\u2022 CANALI ATTIVI<\/b><\/p><p><b>\u2022 INTERNI<\/b><\/p><p>Per le segnalazioni gestite internamente all\u2019organizzazione aziendale, il soggetto segnalante, pu\u00f2 utilizzare i canali descritti appena qui di seguito e decidere se agire in modo anonimo o meno.<\/p><p>Si ricorda che in caso di segnalazione anonima devono essere utilizzati esclusivamente la piattaforma dedicata raggiungibile dal sito aziendale (selezionando la casella \u201csegnalazione anonima\u201d).<\/p><p>In generale le segnalazioni possono essere inviate utilizzando i canali:<\/p><p><b>\u2022 La modalit\u00e0 scritta<\/b><\/p><p><b>\u2022 la modalit\u00e0 orale<\/b>.<\/p><p>In entrambi i casi si utilizza la piattaforma adottata e raggiungibile dai siti istituzionali di ogni societ\u00e0.<\/p><p>La procedura da seguire per l\u2019inserimento corretto delle informazioni necessarie \u00e8 guidata.<\/p><p>Si ricorda che il servizio del portale online \u00e8 erogato da un fornitore di servizi specializzato e che pu\u00f2 garantire:<\/p><p>\u2022 il rispetto dei principi di protezione dei dati personali e la massima riservatezza,<\/p><p>\u2022 accessi specificamente autorizzati;<\/p><p>\u2022 disponibilit\u00e0 24 ore su 24, 7 giorni su 7.<\/p><p>L&#8217;accesso alla Piattaforma pu\u00f2 avvenire tramite il seguente indirizzo di accesso:<\/p><p><a href=\"https:\/\/riellointernational.wbisweb.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/riellointernational.wbisweb.it<\/a>.<\/p><p>In fase di invio della segnalazione, la Piattaforma fornisce a video al segnalante il codice di protocollo che gli consente di richiamare successivamente la segnalazione presentata, verificarne lo stato, ottenere informazioni sull&#8217;esito e comunicare con il Gestore delle Segnalazioni.<\/p><p><b>a.2)<\/b>\u00a0La segnalazione pu\u00f2 essere effettuata tramite apposito sistema di messaggistica vocale integrato nella piattaforma che prevede, tra le misure a tutela della riservatezza, il camuffamento della voce.<\/p><p>La segnalazione \u00e8 documentata mediante registrazione.<\/p><p><b>a.3)<\/b>\u00a0Al segnalante \u00e8 data la possibilit\u00e0 di richiedere un incontro diretto con il gestore. Anche in tal caso la segnalazione \u00e8 documentata a cura del gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione ed all&#8217;ascolto oppure mediante verbale. Il documento formato verr\u00e0 inserito digitalmente nella piattaforma.<\/p><p>In ogni caso, \u00e8 importante che le segnalazioni siano circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardino fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala e cos\u00ec contengano i seguenti elementi essenziali:<\/p><p>&#8211; una chiara descrizione della violazione oggetto di segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti\/comportamenti descritti;<\/p><p>&#8211; qualsiasi elemento utile (come la funzione\/ruolo aziendale) che consenta un\u2019agevole identificazione del\/i presunto\/i autore\/i della violazione segnalata o di altri soggetti eventualmente coinvolti.<\/p><p>Inoltre, il segnalante potr\u00e0 fornire altri elementi, quali:<\/p><p>&#8211; le proprie generalit\u00e0;<\/p><p>&#8211; eventuale documentazione che possa confermare la fondatezza della violazione;<\/p><p>&#8211; ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><b>\u2022 CANALI ESTERNI<\/b><\/p><p>Il segnalante potr\u00e0 effettuare una segnalazione c.d. esterna<b>\u00a0<\/b>nei casi in cui:<\/p><p>&#8211; non sia stato istituito un canale di segnalazione interna ovvero quando lo stesso, anche se previsto, non \u00e8 attivo;<\/p><p>&#8211; il canale interno adottato non \u00e8 conforme a quanto previsto dall&#8217;articolo 4 del Decreto;<\/p><p>&#8211; la segnalazione effettuata con canale interno non ha avuto seguito;<\/p><p>&#8211; il segnalante ha fondati motivi -sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti- di ritenere che, se effettuasse una segnalazione con canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;<\/p><p>&#8211; quando il segnalante ha fondato motivo \u2013 sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti &#8211; di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.<\/p><p>Questa segnalazione pu\u00f2 essere svolta attraverso uno dei canali messi a disposizione dall&#8217;ANAC che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell&#8217;identit\u00e0 del segnalante, del segnalato, nonch\u00e9 del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.<\/p><p>Si indica il link alle procedure di segnalazione di ANAC:<\/p><p><a href=\"https:\/\/whistleblowing.anticorruzione.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Whistleblowing &#8211; Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24\/2023 (anticorruzione.it)<\/a><\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>CHI GESTIRA\u2019 LA SEGNALAZIONE<\/strong><\/p><p>Il soggetto preposto alla ricezione ed all\u2019analisi delle segnalazioni \u00e8 GRIG S.p.A. nelle figure del Responsabile Risorse Umane come Gestore delle segnalazioni e del Responsabile Amministrativo come custode delle identit\u00e0.<\/p><p>Tali soggetti hanno ricevuto adeguata e specifica formazione professionale anche in materia di protezione e sicurezza dei dati personali.<\/p><p>I compiti affidati al Gestore delle Segnalazioni possono essere qui cos\u00ec elencati:<\/p><p>\u2022 dare diligente avviso di ricezione e diligente seguito alla Segnalazione;<\/p><p>\u2022 adottare misure per verificare la completezza e fondatezza delle informazioni;<\/p><p>\u2022 mantenere rapporti informativi con il segnalante, richiedendo -ove necessario- integrazioni o ulteriori confronti ed approfondimenti e mantenendolo aggiornato sull\u2019andamento e definizione della segnalazione;<\/p><p>\u2022 interfacciarsi e\/o collaborare con altre funzioni e figure aziendali e con i consulenti esterni autorizzati per lo svolgimento ottimale delle fasi di indagini ed accertamento.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><b>L\u2019ITER DELLA SEGNALAZIONE<\/b><\/p><p>Viene di seguito delineato il processo di gestione delle segnalazioni, composto dalle fasi di:<\/p><p>\u2022 ricezione e registrazione;<\/p><p>\u2022 valutazione preliminare e classificazione;<\/p><p>\u2022 verifiche e indagini;<\/p><p>\u2022 riscontro della segnalazione;<\/p><p>\u2022 reporting e conservazione.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><b>Ricezione e registrazione della segnalazione<\/b><\/p><p>A seguito della Segnalazione pervenuta attraverso i canali Interni, il gestore delle segnalazioni invier\u00e0 al segnalante avviso di ricevimento entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della segnalazione stessa.<\/p><p>All\u2019atto della ricezione di una segnalazione, qualora questa non venga trasmessa attraverso la piattaforma, il gestore della segnalazione provveder\u00e0 a riportare la segnalazione in piattaforma ed a distruggere il documento cartaceo.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><b>Classificazione della segnalazione<\/b><\/p><p>A seguito di tali analisi e valutazione preliminari, il Gestore delle Segnalazioni provvede a classificare la Segnalazione in:<\/p><p>\u2022\u00a0<span class=\"s1\">non rilevante<\/span>: non riconducibile a violazioni ammissibili di cui alla presente procedura o effettuata da soggetti non rientranti nei soggetti segnalanti.<\/p><p>\u2022\u00a0<span class=\"s1\">non trattabile<\/span>: a conclusione della fase di esame e\/o a seguito dell\u2019eventuale richiesta di ulteriori informazioni, non \u00e8 stato possibile raccogliere sufficienti informazioni al fine di potere procedere con ulteriori indagini;<\/p><p>\u2022\u00a0<span class=\"s1\">rilevante e trattabile<\/span>: si conferma sufficientemente circostanziata e attinente al perimetro della presente procedura.<\/p><p>In tal ultimo caso, il gestore della segnalazione d\u00e0 avvio alla fase di verifica e indagine.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><b>Verifiche e indagini interne<\/b><\/p><p>Laddove la segnalazione ricevuta sia stata classificata come \u201crilevante e trattabile\u201d, il gestore procede alle verifiche e indagini interne.<\/p><p>Nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 istruttoria, il gestore delle segnalazioni pu\u00f2 avvalersi del supporto di strutture\/funzioni aziendali adeguatamente qualificate e\/o di consulenti esterni.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><b>Riscontro alla Segnalazione (esiti)<\/b><\/p><p>Entro 3 (tre) mesi dalla data dell&#8217;avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione, il gestore provvede a dare riscontro al segnalante mediante piattaforma o altro mezzo idoneo.<\/p><p>Il riscontro contiene l\u2019esito dell\u2019attivit\u00e0 istruttoria e le decisioni motivate conseguenti adottate dal gestore e che possono essere:<\/p><p>\u2022 L\u2019ARCHIVIAZIONE<\/p><p>Questa decisione \u00e8 presa se la segnalazione:<\/p><p>\u2022 non \u00e8 rilevante; si riferisce a fatti di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica in merito;<\/p><p>\u2022 \u00e8 stata effettuata in mala fede ovvero l\u2019attivit\u00e0 istruttoria ne ha provato l\u2019infondatezza.<\/p><p>\u2022 LA RICHIESTA DI VALUTAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI SOCIETARI AI FINI DISCIPLINARI-SANZIONATORI<\/p><p>Se dalle indagini emergono profili di responsabilit\u00e0 in ambito giuslavoristico disciplinare rivolti al segnalato, l\u2019organo interno competente adotter\u00e0 le sanzioni previste dalla legge e proporzionate all\u2019accaduto.<\/p><p>\u2022 LA SEGNALAZIONE AGLI ORGANI PUBBLICI COMPETENTI ESTERNI<\/p><p>Nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto fattispecie rilevanti dal punto di vista penalistico, l\u2019organo competente aziendale si rivolger\u00e0 all\u2019autorit\u00e0 pubblica.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><b>SCHEMA RIASSUNTIVO<\/b><\/p><p>La gestione della segnalazione si articola nelle seguenti attivit\u00e0:<\/p><table><tbody><tr><td><p><b>ATTIVITA\u2019<\/b><\/p><\/td><td><p><b>SOGGETTI COINVOLTI<\/b><\/p><\/td><\/tr><tr><td><p>RICEZIONE, REGISTRAZIONE, PRIMO RISCONTRO<\/p><\/td><td><p>Piattaforma, Gestore<\/p><\/td><\/tr><tr><td><p>CLASSIFICAZIONE<\/p><\/td><td><p>Gestore<\/p><\/td><\/tr><tr><td><p>VERIFICHE E INDAGINI<\/p><\/td><td><p>Gestore, funzioni aziendali ritenute interessate, consulenti esterni<\/p><\/td><\/tr><tr><td><p>RISCONTRO (esito)<\/p><\/td><td><p>Gestore<\/p><\/td><\/tr><tr><td><p>REPORTING<\/p><\/td><td><p>Piattaforma, gestore<\/p><\/td><\/tr><tr><td><p>ARCHIVIAZIONE<\/p><\/td><td><p>Piattaforma<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><strong>REPORTING E CONSERVAZIONE<\/strong><\/p><p>Gli esiti delle valutazioni di tutte le segnalazioni ricevute vengono raccolte in una reportistica ad hoc contenente l\u2019esito delle indagini eventualmente svolte e le valutazioni effettuate rispetto alle segnalazioni rivelatesi fondate.<\/p><p>Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento di ognuna e, comunque, non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell&#8217;esito finale della procedura di segnalazione, o dalla conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del segnalato o del segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione della conservazione, espressamente normati.<\/p><p>I documenti in formato elettronico sono conservati all\u2019interno della piattaforma oppure all\u2019interno di una directory dedicata al whistleblowing accessibile esclusivamente ai gestori della segnalazione.<\/p><p>Gli eventuali documenti cartacei, formatisi per necessit\u00e0 di gestione ottimale della segnalazione, sono archiviati nell\u2019ufficio del Gestore della segnalazione in armadi chiusi a chiave ed il cui accesso \u00e8 consentito solo agli incaricati formalmente autorizzati.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>TUTELE PER I SOGGETTI COINVOLTI<\/strong><\/p><p><b>\u2022 Per il segnalante<\/b><\/p><p>La societ\u00e0, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalit\u00e0 e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialit\u00e0 delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.<\/p><p>\u00c8 compito del gestore delle segnalazioni garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.<\/p><p>Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone il gestore a responsabilit\u00e0.<\/p><p>In particolare, la societ\u00e0 garantisce che l\u2019identit\u00e0 del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:<\/p><p>&#8211; la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in \u201cmala fede\u201d) e si configuri una responsabilit\u00e0 a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;<\/p><p>&#8211; la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.);<\/p><p>Per quanto concerne, in particolare, l\u2019ambito del procedimento disciplinare, l&#8217;identit\u00e0 del segnalante non pu\u00f2 essere rivelata ove la contestazione dell&#8217;addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.<\/p><p>Qualora ai fini della gestione della contestazione e per la difesa dell\u2019incolpato sia necessario conoscere l&#8217;identit\u00e0 del segnalante, la segnalazione sar\u00e0 utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identit\u00e0.<\/p><p>In tal caso, dovr\u00e0 essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e gli dovr\u00e0 essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identit\u00e0, con avviso che \u2013 in caso contrario \u2013 la Segnalazione non potr\u00e0 essere utilizzata nel procedimento disciplinare. \u00c8 inoltre dato avviso al Segnalante per iscritto delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione dell\u2019identit\u00e0 del Segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identit\u00e0, sia indispensabile alla difesa del Segnalato.<\/p><p>Nei confronti del segnalante non \u00e8 consentita, n\u00e9 tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.<\/p><p>Si informa poi che non \u00e8 punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall&#8217;obbligo di segreto (diverso da quello su informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d&#8217;autore o alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione. In tali ipotesi, \u00e8 esclusa ogni ulteriore responsabilit\u00e0 anche civile o amministrativa. In ogni caso, la responsabilit\u00e0 penale, civile o amministrativa non \u00e8 esclusa per i comportamenti, atti od omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica, o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><b>\u2022 Per il segnalato<\/b><\/p><p>In conformit\u00e0 con la normativa vigente, la societ\u00e0 ha adottato le stesse forme di tutela dei dati personali del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilit\u00e0 prevista dalla legge che imponga l\u2019obbligo di comunicare il nominativo del segnalato (es. richieste dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, ecc.).<\/p><p>L\u2019identit\u00e0 del Segnalato e delle persone comunque coinvolte e menzionate nella segnalazione sono tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, con le medesime garanzie previste in favore del segnalante.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>PRIVACY E RISERVATEZZA<\/strong><\/p><p>La Societ\u00e0 garantisce la riservatezza dell\u2019identit\u00e0 del Segnalante, del Segnalato, del contenuto della Segnalazione e della documentazione trasmessa. Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L\u2019identit\u00e0 del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi \u2013 direttamente o indirettamente \u2013 tale identit\u00e0 non pu\u00f2 essere rivelata senza l\u2019espresso consenso del Segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle Segnalazioni, come identificati nella presente Procedura.<\/p><p>Inoltre, l\u2019identit\u00e0 del Segnalante:<\/p><p>\u2022 nell&#8217;ambito del procedimento penale, \u00e8 coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall&#8217;articolo 329 del codice di procedura penale;<\/p><p>\u2022 nell&#8217;ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, non pu\u00f2 essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;<\/p><p>\u2022 nell\u2019ambito del procedimento disciplinare, non pu\u00f2 essere rivelata, qualora la contestazione del relativo addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.<\/p><p>In tal caso, dovr\u00e0 essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e gli dovr\u00e0 essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identit\u00e0, con avviso che \u2013 in caso contrario \u2013 la Segnalazione non potr\u00e0 essere utilizzata nel procedimento disciplinare. \u00c8 inoltre dato avviso al Segnalante per iscritto delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione dell\u2019identit\u00e0 del Segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identit\u00e0, sia indispensabile alla difesa del Segnalato.<\/p><p>Per le informative privacy, si fa riferimento ai documenti adottati da ogni singola azienda.<\/p><p>\u00a0<\/p><p><strong>SANZIONI DISCIPLINARI<\/strong><\/p><p>La Titolare, in ambito di sanzioni, conferma che la violazione e\/o l\u2019abuso della presente procedura rappresenta un illecito disciplinare e, nel rispetto della normativa vigente in ambito giuslavoristico, comprensivo del CCNL di riferimento, potr\u00e0 essere perseguita con la comminazione delle proporzionate sanzioni disciplinari.<\/p><p>In generale, la Titolare potr\u00e0 imporre sanzioni disciplinari a tutti coloro che ostacolino o tentino di ostacolare le segnalazioni, che agiscano con l\u2019intento di impedire e ritardare le attivit\u00e0 inerenti alla sua gestione, che violino gli obblighi di riservatezza, che attuino azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante e\/o del segnalato.<\/p><p>In particolare, potr\u00e0 disporre sanzioni:<\/p><p>\u2022 al segnalante; in caso di segnalazioni in malafede, fraudolente, calunniose o diffamatorie -per le quali \u00e8 applicabile anche la responsabilit\u00e0 penale e civile-, quelle manifestamente opportunistiche e\/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio della presente procedura.<\/p><p>\u2022 al gestore delle segnalazioni; nei casi di violazione dell\u2019obbligo di riservatezza, ritardo od omissione nello svolgere l\u2019attivit\u00e0 di verifica ed istruttoria, ritardo od omissione nella definizione della segnalazione.<\/p><p>\u2022 al segnalato; se \u00e8 accertato l\u2019illecito conosciuto tramite la segnalazione, nei casi in cui ponga in essere azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Whistleblowing PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING) \u00a0 PREMESSE, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva UE 2019\/1937, (di seguito chiamato il \u201cDecreto\u201d), ha esteso in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato; 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