Nuove disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici negli edifici.
In data 29 aprile 2022 è entrato in vigore la Legge 34 del 27/4/2022 (c.d. Decreto Bollette) in cui in cui all’ art. 19 quater sono state inserite le nuove “Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici negli edifici”.
Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all’articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza..
Dal dettato di legge si evince il carattere temporaneo del provvedimento ed il fatto che riguardi solo edifici pubblici, con esclusione di edifici con esigenze particolari quali ad esempio ospedali e RSA.
Queste misure contribuiscono a fare chiarezza sul fatto che la climatizzazione estiva ed il riscaldamento invernale, beni di prima necessità per i cittadini, saranno sempre disponibili per la comunità, con utilizzo razionale dell’energia e senza apprezzabili penalizzazioni nel comfort pure in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.