Codice Condotta Fornitori

1 Premessa


Aermec, leader globale nel campo della climatizzazione e delle soluzioni per il trattamento dell’aria, ritiene che l’attenzione ad un approvvigionamento responsabile e sostenibile di materie prime, prodotti e servizi sia un modo efficace per incoraggiare comportamenti responsabili e valori positivi in ogni ambito della catena produttiva.


La sostenibilità è parte integrante della strategia aziendale della Società; anche nella fase di reperimento di materie prime, beni e servizi necessari per la produzione e lo sviluppo dei propri prodotti e soluzioni, Aermec si impegna a stabilire relazioni con i propri fornitori, ponendo attenzione al fatto che gli stessi rispettino gli standard più elevati di sostenibilità e responsabilità sociale, sia all’interno delle proprie aziende che nell’ambito delle rispettive catene di approvvigionamento locali e globali.


Con il presente codice di condotta fornitori (“Codice di Condotta Fornitori”) la Società intende dunque stabilire i requisiti minimi relativi alle norme e ai criteri che devono essere seguiti da tutti i fornitori per l’intera durata del rapporto instaurato con la Società, relativi in particolare alla conformità alle leggi e ai regolamenti internazionali, al rispetto dei diritti umani e del lavoro, alla tutela dell’ambiente e al cambiamento climatico, nonché dei principi inerenti all’integrità, all’etica e all’anti-corruzione.


Il presente Codice di Condotta Fornitori, con i suoi eventuali e successivi aggiornamenti, costituirà parte integrante ed essenziale di tutti gli accordi conclusi tra la Società e i propri fornitori.

Qualora il fornitore abbia adottato il proprio codice di condotta contenente norme più restrittive rispetto al presente Codice di Condotta Fornitori, il fornitore sarà autorizzato ad applicare le proprie norme più rigorose, in ogni caso a condizione che sia garantito il pieno rispetto del Codice di Condotta Fornitori.


Per tutto quanto non espressamente previsto all’interno del presente Codice di Condotta Fornitori, rimangono in essere e pienamente efficaci tutte le ulteriori previsioni contenute nel Codice Etico fruibile sul sito internet della Società, di cui il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale. Ogni fornitore si impegna pertanto anche a rispettare le previsioni del Codice Etico, per quanto di rispettiva competenza.


2 Ambito di applicazione


Destinatario del presente Codice di Condotta Fornitori è qualsiasi “fornitore” della Società, da intendere quale soggetto che fornisce alla Società prodotti, materie prime, semilavorati, beni in generale e servizi.


Ogni fornitore è tenuto a rispettare gli standard e i principi identificati dal presente Codice di Condotta Fornitori, impegnandosi ad applicare politiche conformi a quelle ivi enunciate, nell’ambito dell’intera catena di approvvigionamento e dei rapporti di fornitura con i propri subfornitori e/o subappaltatori.


Qualora il fornitore si avvalga di altri soggetti nella catena di fornitura (quali, ad es., subfornitori, subappaltatori, terzi fornitori di beni e/o servizi, etc.) dovrà fare in modo che i principi previsti all’interno del presente Codice di Condotta Fornitori vengano opportunamente recepiti anche da tali soggetti, al fine di garantire che ogni soggetto coinvolto nella catena di fornitura e/o approvvigionamento provveda al rispetto degli stessi.


3 Conformità alle leggi e ai regolamenti internazionali


La Società si aspetta che ogni fornitore rispetti tutte le leggi e i regolamenti applicabili, nonché gli standard e le best practices internazionali applicabili nel Paese in cui il fornito- re di riferimento opera o ha sede.
Inoltre, i fornitori si impegnano ad adottare comportamenti conformi ai principi e ai diritti fondamentali definiti:

• dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, dal Global Compact delle Nazioni Unite, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, nonché dagli standard minimi di tutela internazionale previsti dall’Organizzazione Internazio- nale del Lavoro;

• dall’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, dalla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, dalla Convenzione di Basilea e dalla Con- venzione di Minamata sul mercurio;

• in generale dalle Nazioni Unite (ONU) e dall’Organiz- zazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), contro la corruzione, nonché da tutte le relative convenzioni e leggi in materia, anche inerenti alla cor- ruzione all’estero.


4 Diritti umani e del lavoro


La Società promuove il principio per cui ogni fornitore, nelle proprie attività, deve rispettare i diritti umani e del lavoro, operando in conformità con i principi di seguito esposti.

Lavoro minorile

Il fornitore si impegna a non assumere e/o utilizzare in alcun modo qualsiasi tipo di lavoro minorile, in conformità con quanto indicato dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Divieto di discriminazione

Il fornitore si impegna a creare e mantenere un ambiente di lavoro privo di qualsiasi forma di discriminazione. Nessun dipendente potrà essere discriminato, penalizzato, oggetto di molestie e/o favorito sulla base di caratteristiche quali sesso, colore della pelle, nazionalità, religione, opinioni politiche o altre, origine etnica, disabilità, età, identità di genere o altre caratteristiche simili.

Lavoro forzato

Il fornitore si impegna a garantire che ogni lavoro venga svolto su basi concordate liberamente, rifiutando qualsiasi forma di lavoro forzato, schiavitù o traffico di esseri umani. I dipendenti devono essere liberi di risolvere il contratto di lavoro con il proprio datore di lavoro, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dalla legge.

Diritto di associazione

Il fornitore si impegna a rispettare il diritto dei lavoratori di associarsi, organizzarsi e unirsi a eventuali associazioni, nonché di scioperare.

Retribuzione e orario di lavoro

Il fornitore si impegna ad osservare le leggi nazionali pertinenti riguardanti gli orari di lavoro, le pause e i periodi di riposo prescritti per legge, nonché la retribuzione, il salario minimo e i vantaggi sociali, anche alla luce di quanto previsto dagli standard internazionali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro in materia.

Personale esterno

Il fornitore che utilizza personale esterno (ad es., personale di sicurezza, etc.) si impegna ad attenersi alle leggi nazionali applicabili che regolano i rapporti contrattuali e di lavoro. Il personale esterno dovrà essere adeguatamente informato e monitorato, in particolare per quanto riguarda i rischi per i diritti umani, nonché il rispetto della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, danni fisici, incidenti sul lavoro, malattie etc.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il fornitore si impegna a rispettare i requisiti minimi stabiliti dalla legge per le condizioni di lavoro, garantendo il rispetto delle normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di prevenire incidenti e/o malattie professionali.

Questo comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’obbligo di identificare, valutare e ridurre i rischi effettivi e potenziali per la sicurezza e la salute, di avere una propria politica in materia di salute e sicurezza che dimostri il proprio impegno per il rispetto della stessa, di nominare figure responsabili all’interno della propria organizzazione, di disporre di un controllo operativo, quali norme e procedure, e di informare tutti i dipendenti, di fornire strumenti di lavoro e dispositivi di protezione adeguati a tutti i dipendenti, nonché di adottare procedure di gestione delle emergenze.

Libertà di espressione e confidenzialità delle informazioni (privacy)

Il fornitore si impegna a proteggere il diritto alla libertà di espressione dei propri dipendenti, nonché di tutelare la confidenzialità e riservatezza delle informazioni degli stessi e la privacy in generale di tutti i dipendenti.


5 Materiali da zone di conflitto/zone embargate e materie prime ad alto rischio


Il fornitore si impegna ad effettuare un’analisi accurata per promuovere catene di approvvigionamento delle risorse

e delle materie prime responsabili, al fine di proteggere i diritti umani nelle eventuali regioni e/o zone di conflitto o ad alto rischio.


I fornitori devono reperire esclusivamente minerali non originari di zone di conflitto o ad alto rischio, in particolare stagno, tantalio, tungsteno, oro, nonché minerali e metalli legati a materie prime originari di zone di conflitto o ad alto rischio, in conformità alle disposizioni applicabili in materia, tra cui, a titolo esemplificativo, il Regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce specifici obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamen dei suddetti materiali ed il Regolamento (UE) 2014/833 del 31/07/2014, modificato dal Regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio del 23/06/2023, che stabilisce, in particolare, il divieto di importare e acquistare e/o trasportare all’interno del territorio UE, materiale originario della Federazione Russa o esportato dalla Federazione Russa.


Nel caso in cui un prodotto contenga uno o più di questi minerali o materie prime ad alto rischio, come il cobalto, il fornitore deve essere in grado di garantire trasparenza in caso di richieste relative all’origine del materiale nella catena di approvvigionamento, con possibilità di escludere i materiali il cui processo di accertamento e verifica non sia stato adeguato ed accurato. Inoltre, il fornitore si impegna a non porre in essere comportamenti idonei a causare la contaminazione dannosa del suolo, l’inquinamento dell’acqua e dell’aria, le emissioni sonore nocive ovvero il consumo eccessivo di acqua, né ad appropriarsi illegalmente di terreni, foreste e acque, utilizzate per il sostentamento di individui o popolazioni locali.


6 Tutela dell’ambiente e cambiamento climatico


Il fornitore si impegna ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse, comprese le materie prime, l’energia, l’acqua e il carburante, riducendone il consumo, promuovendo la riduzione dei rifiuti prodotti e proteggendo la biodiversità. Questo impegno include l’eliminazione o la riduzione dei rifiuti al fine di migliorare le pratiche di smaltimento, consentendo il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti stessi. Il fornitore deve impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie per minimizzare le emissioni dirette e indirette di carbonio e gas serra, promuovendo l’uso di energie rinnovabili e fonti energetiche alternative. Inoltre, il fornitore si impegna ad astenersi dal commettere violazioni degli obblighi ambientali dovute a (i) uso di mercurio e/o composti di mercurio nei prodotti e/o processi di produzione, anche attraverso il trattamento dei rifiuti di mercurio, (ii) uso e smaltimento di inquinanti organici persistenti e raccolta, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti risultanti, (iii) spedizione transfrontaliera di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento.


7 Integrità, etica e anti-corruzione


La Società si aspetta che ogni fornitore agisca nel rispetto dei principi di legalità, lealtà e correttezza, in conformità a quanto di seguito riportato.

Integrità, etica

Il fornitore è tenuto a condurre le proprie attività nel rispetto dei principi etici e di integrità della propria attività e a dotarsi di sistemi organizzativi allineati ai principi espressi nel presente Codice di Condotta Fornitori.

Osservanza delle leggi anti-corruzione

Il fornitore è tenuto ad operare con la diligenza necessaria per prevenire qualsivoglia forma di corruzione, furto, appropriazione indebita, frode o estorsione; il fornitore, in particolare, non deve richiedere, accettare o concedere direttamente o indirettamente pagamenti o altri benefici per scopi di corruzione, per sfruttare opportunità commerciali, né indurre e/o permettere ad altri di farlo a suo nome. Il fornitore è tenuto ad avvalersi di procedure idonee a prevenire e combattere la corruzione in ogni sua forma.

Regali, atti di intrattenimento e di ospitalità

Il fornitore si impegna ad astenersi dall’effettuare regali e/o ogni forma di intrattenimento offerti ad un dipendente della Società, a clienti e/o a funzionari pubblici in generale al fine di indurre gli stessi a prendere una determinata decisione aziendale, o anche solo per influenzarla. Eventuali regali e atti di intrattenimento e di ospitalità ai soggetti sopra indicati potranno essere consentiti solo se l’occasione e la relativa entità risultano appropriate, ossia se costituiscono espressione di una prassi commerciale accettata e sono di modico valore.

Conflitto d’interesse

Il fornitore si impegna a segnalare ogni conflitto di interesse rilevante, reale o potenziale, nello svolgimento delle proprie attività. Il fornitore non deve tollerare pregiudizi, conflitti di interesse, influenze o prevaricazioni inappropriate in relazione ai propri giudizi ed alle proprie responsabilità professionali. Il fornitore deve essere quindi libero da qualsiasi conflitto di interessi che possa influenzare il relativo rapporto commerciale con la Società.

Concorrenza, antitrust e commercio

Il fornitore si impegna ad agire conformemente alle norme relative alla concorrenza, antitrust e commercio, applicabili nel paese in cui opera, astenendosi da qualsiasi pratica che possa tradursi in una violazione della legge antitrust, in un abuso di posizione dominante, ovvero in altre pratiche commerciali anticoncorrenziali.

Riservatezza. Privacy

Il fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi applicabili in materia di privacy e protezione dei dati, anche al fine di evitare qualsiasi trattamento dei dati non autorizzato, impegnandosi altresì ad implementare tutti gli strumenti e le procedure necessari per provvedere alla corretta gestione delle informazioni e dati riservati della Società, per garantire l’assenza di ogni accesso non autorizzato.

Riciclaggio

Finanziamento del terrorismo. Il fornitore si impegna a non agevolare e/o favorire terzi in relazione ad attività di riciclaggio di danaro, finanziamento del terrorismo o altre attività di criminalità finanziaria in genere.

Leggi sulle sanzioni e sul controllo delle esportazioni

Il fornitore si impegna ad agire in conformità a tutte le leggi e regolamenti applicabili sul controllo delle esportazioni e a quelle che proibiscono o limitano rapporti commerciali con paesi, entità o persone sanzionate.


8 Sicurezza informatica (cybersecurity)


Il fornitore dovrà implementare e adottare al suo interno tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza informatica della rete e dei sistemi utilizzati nel contesto della propria operatività, anche impegnandosi ad individuare le misure tecniche e organizzative relative alla gestione dei rischi, nonché alla prevenzione e/o minimizzazione degli impatti di eventuali incidenti informatici, garantendo altresì che i propri sistemi informatici, nonché i beni e/o prodotti forniti siano conformi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai principi previsti dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché alla normativa tempo per tempo vigente e alle migliori prassi di volta in volta applicabili in materia.


9 Legge applicabile e foro competente


Il presente Codice di Condotta Fornitori è regolato dalla Legge italiana. Ogni eventuale controversia inerente all’interpretazione, esecuzione e validità del presente Codice di Condotta Fornitori sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Verona.


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